Gli impiegati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, operatori di esercizio, precedentemente collocati nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici di esercizio e tecnici della carriera esecutiva in base all'articolo 1 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, a decorrere dal 1° gennaio 1974 sono promossi, in soprannumero ad esaurimento, alla qualifica di operatore superiore, parametro 218. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 aprile 1976, n. 219

1

La L. 20 aprile 1976, n. 219 ha disposto (con l'articolo unico) che "Le dizioni contenute nell'articolo 1 della legge 19 maggio 1975, n. 223: "Gli impiegati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni" e "alla qualifica di operatore superiore, parametro 218" devono intendersi, rispettivamente, come "Gli impiegati delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni" e "alla qualifica di operatore principale o equiparata, parametro 218"".

Testo vigente dal 29 maggio 1976

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Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;223~art1 · fonte su Normattiva