Le dizioni contenute nell'articolo 1 della legge 19 maggio 1975, n. 223: "Gli impiegati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni" e "alla qualifica di operatore superiore, parametro 218" devono intendersi, rispettivamente, come "Gli impiegati delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni" e "alla qualifica di operatore principale o equiparata, parametro 218".
Testo vigente dal 14 maggio 1976
