- All'articolo 120 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto devono essere espletate entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al secondo comma, e sino a tale termine gli interessati sono mantenuti in servizio nella qualifica e nella sede di appartenenza. Fino al momento dell'effettivo inquadramento nella amministrazione pubblica interessata continuera' ad essere corrisposto il trattamento economico in godimento".

Testo vigente dal 10 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-09;705~art17 · fonte su Normattiva