All'articolo 110 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'anticipato collocamento fuori ruolo puo' essere richiesto anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e fino al settantesimo".
Testo vigente dal 10 dicembre 1985
All'articolo 110 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'anticipato collocamento fuori ruolo puo' essere richiesto anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e fino al settantesimo".
Testo vigente dal 10 dicembre 1985
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1985-12-09;705~art16 · fonte su Normattiva