In deroga alle vigenti limitazioni normative, gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono autorizzati ad alienare o a consentire l'alienazione di quote di minoranza del capitale delle socita' controllate, fermi rimanendo gli attuali poteri del Ministro delle partecipazioni statali ed il possesso da parte degli enti stessi della quota di controllo, nonche' le disposizioni dell'articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dell'articolo 1 del regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito dalla legge 31 gennaio 1926, n. 753, e dell'articolo 751 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Testo vigente dal 15 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-07;42~art5 · fonte su Normattiva