Art. 1 — Indennità straordinaria
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A favore dei lavoratori che abbiano prestato, alle dipendenze di aziende operanti nel settore della lavorazione del pomodoro, attivita' lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, per almeno trenta giornate nell'anno 1985, e' corrisposta in via straordinaria e limitatamente all'anno 1986 un'indennita' pari a lire 30.000 per ogni giornata di carenza rispetto al predetto numero di trenta giornate di occupazione. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennita' prevista dal precedente comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sulla base di una retribuzione pari all'ammontare dell'indennita' corrisposta. L'indennita' di cui al precedente comma 1 non e' cumulabile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, ad eccezione della pensione e dell'assegno di invalidita' per i titolari di eta' inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, in seno alla quale e' istituita apposita evidenza contabile. Per le giornate indennizzate competono gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, e le maggiorazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e successive modificazioni. L'indennita' di cui al presente articolo non compete qualora il lavoratore abbia rifiutato l'avviamento al lavoro. Le attestazioni relative all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate dagli organi di collocamento. Le giornate indennizzate ai sensi del presente articolo sono considerate utili ai fini dell'esercizio del diritto di precedenza di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.
Testo in vigore dal 17 marzo 1987 al 22 dicembre 2008
