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All'onere complessivo di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione dei precedenti articoli 1 e 2 della presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1975. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 27 agosto 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-08-05;410~art4 · fonte del testo