Le previsioni dell'art. 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernono le modalità procedurali ed i criteri per la determinazione di una quota del gettito erariale, relativo al territorio regionale, che, limitatamente ai tributi in detta norma indicati (l'imposta generale sull'entrata e le imposte sugli affari), è riservata a ciascuna delle Province autonome. Si tratta di una quota fissata non direttamente in Statuto, come accade a proposito degli altri tributi richiamati nello stesso art. 78, ma "annualmente d'accordo fra il Governo ed il Presidente della Giunta provinciale", tenendo conto - in base ai parametri della popolazione e del territorio - anche delle spese per gli interventi generali disposti dallo Stato nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenze delle dette province, le quali, quindi, possono pretendere l'osservanza dei principi stabiliti nell'articolo in discussione non di fronte a singole leggi di stanziamento, ma solo in rapporto all'arco di tempo (un anno) ed al relativo flusso delle spese disposte per gli interventi di ordine generale, cui deve necessariamente riferirsi l'accordo prescritto per definire l'ammontare del gettito ad ognuna di esse spettante. Ciò vale anche quando la spesa stanziata dallo Stato possa annoverarsi fra quelle di cui andrebbe tenuto conto, sempre ai fini dell'invocato disposto statutario, in sede d'intesa. Di conseguenza, il primo comma dell'art. 16 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (concernente interventi a sostegno dell'agricoltura) - il quale stabilisce che "in relazione al piano finanziario di cui all'art. 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e a definizione dei rapporti finanziari con le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, a valere sullo stanziamento di lire 1.520 miliardi destinato all'attuazione nell'anno 1984 degli interventi previsti nella citata legge n. 984/77, alle Regioni e alle Province autonome è assegnata la complessiva somma di lire 289.872 miliardi" -, poiché non riguarda affatto la determinazione della quota annuale e complessiva del tributo riservata all'ente autonomo, e per ciò stesso non prescrive nemmeno che a quest'ultimo sia attribuita, nel riparto di ogni singolo stanziamento disposto dallo Stato, la quota risultante dall'automatica applicazione dei parametri suindicati, demandando implicitamente il tutto all'accordo, non risulta in alcun modo lesivo della garanzia di cui fruisce ciascuna delle province sunnominate la quale opera esclusivamente nei modi e limiti stabiliti dalla fonte statutaria. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 78 succitato - della questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui al primo comma della legge n. 194 del 1984, sollevata sotto il profilo che con essa sarebbe stato leso il parametro statutario richiamato per effetto della puntuale previsione della spesa, che vi figura). - S. n. 180/1976.
Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 136 cost.