Per il pagamento dell'indennita' prevista dall'articolo 4, primo comma, lettera a), del regolamento CEE n. 857/84, e' stanziata la somma di lire 60 miliardi per l'anno 1984. Per il pagamento di premi alla nascita dei vitelli secondo le previsioni dell'articolo 4 del regolamento CEE n. 464/75 e successive modificazioni, e' stanziata la somma di lire 10 miliardi per l'anno 1984. Per la corresponsione di aiuti al magazzinaggio privato a breve termine dei vini da tavola e dei mosti di uve di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento CEE n. 337/79 e successive modificazioni, e' stanziata la somma di lire 25 miliardi per l'anno 1984.

Testo vigente dal 5 giugno 1984

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 64/1987

    Questione infondata
    2 marzo 1987

    Riuniti i giudizi di cui in epigrafe: 1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi decimo e undicesimo, e 17, comma primo, lett. b) - recte lett. a) - della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato: legge finanziaria del 1985), nonché degli artt. 6, comma diciannovesimo…

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 8 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 356/1985

    Questione infondata
    21 dicembre 1985

    Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (concernente interventi a sostegno dell'agricoltura), che autorizza una nuova spesa di lire 275.000.000.000 "per le finalità di cui all'art. 1 della legge n. 740/77" - la quale faceva confluire le risorse nel fondo per i finanziamenti dei programmi regionali di sviluppo senza vincolo rigido di destinazione, demandando la ripartizione delle stesse al CIPE -, in quanto tocca semplicemente le modalità di previsione delle somme ivi stanziate, mentre non è dedotto - e avrebbe dovuto esserlo, perché il merito della questione fosse dischiuso al sindacato di costituzionalità - se ricada nella sfera non delle attribuzioni statali, ma di quelle regionali, il perseguire le finalità sottostanti alla spesa. A conclusioni identiche occorre pervenire riguardo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della stessa legge, considerando che con tale disposizione sono soltanto stanziate le spese occorrenti al pagamento di indennità e premi, ovvero alla corresponsione degli aiuti dovuti ai sensi della normativa comunitaria, mentre nulla è disposto circa i provvedimenti e le competenze che vengono in rilievo nell'erogazione delle provvidenze contemplate, per cui le censure risultano formulate non in riferimento alle norme impugnate. (Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 17 della legge n. 194 del 1984, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.).

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 136 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1984-06-04;194~art17 · fonte su Normattiva