Per gli interventi nel settore agricolo e forestale e' attribuita alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di lire 8.500 miliardi, di cui lire 1.420 miliardi per l'anno 1986, lire 1.550 miliardi per l'anno 1987, lire 1.690 miliardi per Vanno 1988, lire 1.840 miliardi per l'anno 1989 e lire 2.000 miliardi per l'anno 1990. La somma attribuita per il 1986 e' comprensiva dell'importo di lire 1.040 miliardi di cui all'art. 12, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Sugli importi di cui al comma 1 fa carico, per le prime cinque annualita', la somma annua di lire 300 miliardi per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi su mutui quindicennali di miglioramento fondiario o su mutui destinati al consolidamento delle passivita' delle imprese agricole. Tale somma e' comprensiva di lire 50 miliardi da ripartire fra gli enti di cui al comma 1, sulla base delle concessioni contributive dagli stessi effettuate entro il 31 dicembre 1985 sui mutui contratti in applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Le somme relative ai successivi dieci anni fanno carico al bilancio dello Stato. Al riparto delle somme di cui al comma 1 fra gli enti destinatari provvede il CIPE entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Per l'anno 1986 detto riparto e' effettuato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con applicazione dei parametri di ripartizione adottati per l'anno 1985. Per gli anni successivi i parametri di ripartizione saranno stabiliti dal CIPE sentita la commissione interregionale, con riferimento agli obiettivi indicati dal comma 5 dell'articolo 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformita' ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo nel settore agricolo e forestale in armonia con le determinazioni del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale nazionale.

Testo vigente dal 13 novembre 1986

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 1145/1988

    Questione infondata
    29 dicembre 1988

    I principi e i criteri stabiliti dallo Stato nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento in materia di politica agricola e forestale, nonché le determinazioni del piano agricolo nazionale e di quello forestale, nel rispetto dei quali devono essere svolti i programmi regionali e provinciali di sviluppo agricolo e forestale e le azioni volte alla razionalizzazione e al miglioramento delle strutture operative nell'ambito delle previsioni di spesa fissate dalla CEE, non possono contenere norme così analitiche e dettagliate da precludere alle regioni e province autonome lo spazio necessario per poter svolgere le funzioni legislative e amministrative loro costituzionalmente affidate (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto comma, e 3, quarto comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752).

    Art. 1 Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura · Art. 3 Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura · Art. 4 Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura · Art. 6 Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1986-11-08;752~art3 · fonte su Normattiva