Per le finalita' di cui all'articolo 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403, e' autorizzata la spesa di lire 275 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984. Ai prestiti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia di credito agrario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle riguardanti la garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni. Al riparto delle somme di cui al primo comma tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedera', entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Testo vigente dal 5 giugno 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 356/1985

    Questione infondata
    21 dicembre 1985

    Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (concernente interventi a sostegno dell'agricoltura), che autorizza una nuova spesa di lire 275.000.000.000 "per le finalità di cui all'art. 1 della legge n. 740/77" - la quale faceva confluire le risorse nel fondo per i finanziamenti dei programmi regionali di sviluppo senza vincolo rigido di destinazione, demandando la ripartizione delle stesse al CIPE -, in quanto tocca semplicemente le modalità di previsione delle somme ivi stanziate, mentre non è dedotto - e avrebbe dovuto esserlo, perché il merito della questione fosse dischiuso al sindacato di costituzionalità - se ricada nella sfera non delle attribuzioni statali, ma di quelle regionali, il perseguire le finalità sottostanti alla spesa. A conclusioni identiche occorre pervenire riguardo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della stessa legge, considerando che con tale disposizione sono soltanto stanziate le spese occorrenti al pagamento di indennità e premi, ovvero alla corresponsione degli aiuti dovuti ai sensi della normativa comunitaria, mentre nulla è disposto circa i provvedimenti e le competenze che vengono in rilievo nell'erogazione delle provvidenze contemplate, per cui le censure risultano formulate non in riferimento alle norme impugnate. (Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 17 della legge n. 194 del 1984, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.).

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 136 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-06-04;194~art5 · fonte su Normattiva