Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 11 i quali, non possedendo il requisito di cui alla lettera b) del comma 2 dello stesso articolo, intendano dotarsi di un numero di unita' di carico sufficiente per acquisire il requisito stesso entro il 1990, mediante l'acquisto di unita' di carico del tipo indicato alla predetta lettera b) del comma 2 dell'articolo 11, possono richiedere la concessione di un contributo pari al 20 per cento della spesa. Qualora le unita' di carico per le quali sono stati concessi i contributi di cui agli articoli 11 e 12, nonche' al comma 1 del presente articolo, venissero vendute ovvero utilizzate in difformita' prima del decorso di cinque anni dalla data del loro acquisto, il contributo e' revocato e il soggetto che ne abbia beneficiato sara' tenuto alla restituzione degli importi percepiti a tale titolo, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto.

Testo vigente dal 18 agosto 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-08-04;240~art13 · fonte su Normattiva