Art. 7 — Soggetti operatori e beneficiari
I contributi di cui all'articolo 6 sono concessi per gli interventi disciplinati dalla presente legge e realizzati da cooperative edilizie a proprieta' individuale od indivisa, da imprese di costruzione, da privati che intendano costruire o recuperare la propria abitazione nonche' da enti pubblici che intendano costruire o recuperare abitazioni da assegnare in proprieta', dagli IACP e dai loro consorzi, dai comuni che intendano costruire o recuperare abitazioni da assegnare in locazione. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 6 debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge al momento dell'assegnazione, dell'acquisto o della concessione del contributo. Il reddito e' determinato con le modalita' di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni. I contributi di cui all'articolo 2 possono essere altresi' concessi ai soggetti che realizzano interventi ai sensi degli articoli 8, 9 e 16.
Testo vigente dal 29 febbraio 1992
