Ai fini delle disposizioni del presente capo:

  • a)si considera soggetta al controllo di un'altra impresa o, viceversa, esercente il controllo nei confronti di un'altra impresa, facendo parte in tal modo dello stesso gruppo, l'impresa relativamente alla quale ricorrono i requisiti di cui all'articolo 2359 del codice civile;
  • b)la valutazione della ricorrenza delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 11 deve essere effettuata avendo riguardo alla somma degli importi pagati da tutte le imprese facenti parte di uno stesso gruppo e al totale delle unita' di carico appartenenti alle imprese facenti parte di uno stesso gruppo.

Testo vigente dal 18 agosto 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-08-04;240~art14 · fonte su Normattiva