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La realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture, previste dal piano di cui all'articolo 2, sono affidate in concessione ad enti pubblici e a societa' per azioni, anche riuniti in consorzi. Una quota non inferiore al 20 per cento delle azioni in cui e' ripartito il capitale sociale delle societa' di nuova costituzione, che intendano concorrere singolarmente o nell'ambito di consorzi all'affidamento in concessione di cui al comma 1, deve essere offerta in pubblica sottoscrizione sul mercato dei capitali. Una quota del 30 per cento delle azioni in cui e' ripartito il capitale sociale e' comunque riservata ad enti pubblici, ad amministrazioni ed aziende autonome pubbliche, a societa' per azioni a prevalente capitale pubblico. Tali quote possono essere ridotte rispettivamente al 10 e al 15 per cento ove, entro sei mesi dall'apertura delle sottoscrizioni, il capitale sociale non sia stato interamente sottoscritto. Il capitale sociale o la somma messa a disposizione per la realizzazione della costruenda opera, nel caso di societa' gia' concessionarie di infrastrutture pubbliche, non puo' essere inferiore al 30 per cento del costo presunto delle infrastrutture concesse. Il collegio dei sindaci delle societa' concessionarie di nuova costituzione deve essere composto da cinque membri, di cui quattro nominati rispettivamente dai Ministri del tesoro, dei trasporti, della marina mercantile e dei lavori pubblici e uno nominato dall'assemblea dei soci ai sensi del codice civile. Presidente del collegio dei sindaci e' il membro designato dal Ministro del tesoro. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le societa' gia' esistenti che abbiano ottenuto, singolarmente o nell'ambito di consorzi, l'affidamento delle concessioni di cui al comma 1, adotteranno le modificazioni statutarie e le altre deliberazioni ed atti necessari in relazione alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
Testo in vigore dal 18 agosto 1990 al 31 maggio 1995
