Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 2 giugno 1995, n. 216, sollevata, in riferimento all'art. 77, ultimo comma, della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo la salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati, avrebbe fatti salvi, in particolare, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 5 del d.l. n. 26 del 1995, dopo che questa norma aveva perduto efficacia fin dall'origine, essendo stata soppressa dalla relativa legge di conversione n. 95 del 1995, senza la previsione di una disciplina transitoria, in quanto tale norma non trova applicazione nel giudizio 'a quò. [Nella specie, l'art. 5 del d.l. n. 26 del 1995, recante una disciplina delle offerte anomale negli appalti di lavori pubblici, della cui applicazione nel giudizio ' a quò si discute, sarebbe applicabile al caso di specie, non in virtù della norma impugnata, bensì dell'art. 1, comma 6, del d.l. n. 101 del 1995, come modificato dalla legge di conversione n. 216 del 1995, il quale stabilisce che ai bandi e agli avvisi pubblicati tra l'entrata in vigore della l. n. 109 del 1994 e prima dell'entrata in vigore della l. n. 216 del 1995, si applicano le disposizioni vigenti al momento dell'adozione dei rispettivi provvedimenti]. red.: F. Mangano
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost. · Art. 113 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1995
urn:nir:stato:legge:1995-06-02;216~art1 · fonte su Normattiva