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La concessione di cui al comma 1 dell'articolo 3 e' rilasciata dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. La concessione non puo' avere durata inferiore a trenta anni. All'atto di concessione e' annessa convenzione stipulata con i concessionari, nella quale debbono essere previsti:
- a)il programma di costruzione dell'infrastruttura concessa;
- b)la procedura per l'accertamento della validita' tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione alla infrastruttura primaria, e della esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonche' i collaudi provvisori e definitivi;
- c)i contributi spettanti al concessionario, secondo quanto disposto dall'articolo 6;
- d)l'assunzione, da parte del concessionario, di tutti gli oneri di costruzione;
- e)l'assunzione da parte del concessionario, dell'esercizio per tutta la durata della concessione;
- f)la devoluzione degli introiti di gestione a favore del concessionario;
- g)i criteri per la determinazione delle tariffe per la prestazione dei servizi resi dagli interporti secondo principi di economicita' della gestione. Alla convenzione devono essere allegati il progetto preliminare, il piano finanziario della infrastruttura concessa, nonche' la valutazione di impatto ambientale.
Testo in vigore dal 18 agosto 1990 al 31 maggio 1995
