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Nella convenzione di cui all'articolo 4 devono essere previsti:

  • a)il programma di costruzione dell'infrastruttura;
  • b)la procedura per l'accertamento della validita' tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione alla infrastruttura primaria, e della esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonche' i collaudi provvisori e definitivi;
  • c)i contributi spettanti ai soggetti interessati secondo quanto disposto dall'articolo 6;
  • d)l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, di tutti gli oneri di costruzione;
  • e)l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, dell'esercizio;
  • f)i criteri di determinazione delle tariffe di prestazione dei servizi resi dagli interporti, secondo i principi di economicita' della gestione. 2. Alla convenzione devono essere allegati la valutazione di impatto ambientale, effettuata secondo le modalita' previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto

Testo in vigore dal 31 maggio 1995 al 12 agosto 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-08-04;240~art5 · fonte su Normattiva