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I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3, al fine di reperire l'occorrente provvista finanziaria, sono autorizzati ad emettere obbligazioni ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile, nonche' azioni ordinarie e di godimento ai sensi degli articoli 2346 e seguenti del codice civile. Tali soggetti sono altresi' autorizzati a compiere ogni operazione finanziaria ritenuta idonea, compresa l'emissione di titoli atipici, previa autorizzazione della Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
Testo in vigore dal 18 agosto 1990 al 31 maggio 1995
