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((I soggetti di cui all'articolo 4)), al fine di reperire l'occorrente provvista finanziaria, sono autorizzati ad emettere obbligazioni ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile, nonche' azioni ordinarie e di godimento ai sensi degli articoli 2346 e seguenti del codice civile. Tali soggetti sono altresi' autorizzati a compiere ogni operazione finanziaria ritenuta idonea, compresa l'emissione di titoli atipici, previa autorizzazione della Commissione nazionale per le societa' e la borsa.

Testo in vigore dal 31 maggio 1995 al 11 dicembre 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-08-04;240~art7 · fonte su Normattiva