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Ai fini della localizzazione e della realizzazione delle opere finalizzate alla costruzione e alla gestione degli interporti di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fermo restando che le eventuali intese con le regioni interessate sono curate dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, secondo gli indirizzi del piano generale dei trasporti.

Testo in vigore dal 18 agosto 1990 al 31 maggio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-08-04;240~art8 · fonte su Normattiva