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1. Ai fini della localizzazione della realizzazione delle opere finalizzate alla costruzione e alla gestione degli interporti di cui alla presente legge, qualora non abbia provveduto, attraverso il proprio piano regolatore generale e con variante allo stesso, l'amministrazione comunale competente, si applicano le disposizioni dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o, in alternativa, secondo gli indirizzi del piano generale dei trasporti, le norme di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142

Testo in vigore dal 31 maggio 1995 al 11 dicembre 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-08-04;240~art8 · fonte su Normattiva