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I soggetti gestori degli interporti di primo livello di Bologna, Padova, Verona, Orbassano, Rivalta Scrivia, Segrate-Lacchiarella e Marcianise-Nola, gia' individuati dal piano generale dei trasporti approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1986, nonche' di Parma-Fontevivo e Livorno-Guasticce, individuati dall'aggiornamento del piano generale dei trasporti, approvato l'8 marzo 1990 dal comitato dei Ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, hanno titolo a beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge; ad essi non si applica il regime di concessione di cui all'articolo 3. L'ammissione alle provvidenze e' disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 18 agosto 1990 al 18 dicembre 1998
