E' ricostituito, per il periodo di otto anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato previsto dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, e successive modificazioni e integrazioni, nella seguente composizione: il Ministro dei trasporti o un Sottosegretario di Stato da lui delegato, presidente, il cui voto prevale in caso di parita'; il direttore generale dell'Aviazione civile; un consigliere di Stato; un consigliere della Corte dei conti; un avvocato dello Stato; un rappresentante del Consiglio superiore dell'aviazione civile; un rappresentante del Consiglio superiore dei lavori pubblici; tre funzionari della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore a dirigente superiore di cui due appartenenti al ruolo tecnico; un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore; un ufficiale generale dell'Aeronautica militare designato dal Ministero della difesa. Per l'esame degli aspetti riguardanti la sicurezza e l'assistenza al volo, il Comitato e' integrato da un funzionario dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, con qualifica non inferiore a direttore centrale, il quale ha voto consultivo. Per l'esame dei progetti interessanti specificatamente una o piu' Regioni, il Comitato e' integrato dal presidente o da un membro della giunta della Regione interessata che partecipa al Comitato stesso con voto consultivo. Funge da segretario un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, posto a capo di un ufficio di segreteria da costituirsi, con decreto del Ministro dei trasporti, con un massimo di quattro componenti. Il parere del predetto Comitato e' prescritto, oltre che per gli affari indicati nel primo comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, anche in materia di piani regolatori aeroportuali e di controversie di qualsiasi natura relative all'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge. Il parere viene emesso entro centoventi giorni dalla richiesta. In difetto si intende emesso un parere favorevole. L'importo di lire 300 milioni, indicato nel primo e nel secondo comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, e' elevato a lire 1.000 milioni. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, come modificato dai precedenti commi, nonche' negli articoli 4, 5, 7 ed 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, e nell'articolo 2-bis del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1979, n. 299, si applicano all'esecuzione dei lavori, forniture e installazioni realizzate dal Ministero dei trasporti in applicazione della presente legge. I membri del Comitato non possono far parte delle commissioni di collaudo delle opere sulle quali il Comitato stesso ha espresso il proprio parere.

Testo vigente dal 28 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-08-22;449~art5 · fonte su Normattiva