Le societa' concessionarie delle gestioni aeroportuali di Roma e di Milano, in relazione alle esigenze tecniche dei lavori ed alla opportunita' di svolgerli con maggiore celerita', possono contrarre prestiti a valori correnti di mercato, sia all'interno sia all'estero, fino alla concorrenza delle somme loro assegnate in applicazione delle norme di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge. Il controvalore netto in lire dei predetti prestiti sara' portato a scomputo delle assegnazioni stesse. I prestiti indicati nel precedente comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipulare tra le societa' concessionarie e gli enti mutuanti con l'intervento dei Ministri del tesoro e dei trasporti, da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro. Gli oneri dei suddetti prestiti, per capitale ed interessi, saranno rimborsati alle societa' concessionarie dal Ministero del tesoro, nel cui stato di previsione saranno iscritti gli occorrenti stanziamenti.

Testo vigente dal 28 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-08-22;449~art6 · fonte su Normattiva