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All'onere di lire 500 milioni di cui al precedente articolo e a quello di lire 1.772.161.000 di cui all'articolo 2 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1973. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Testo in vigore dal 24 agosto 1973 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-08-09;513~art3 · fonte su Normattiva