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La quota del fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, destinata alle manifestazioni teatrali di prosa, e' aumentata - per l'esercizio finanziario 1968 - della somma di lire 400.000.000. La somma di cui al precedente comma potra' essere utilizzata anche per erogazioni a favore di iniziative intese alla maggiore diffusione ed incremento del teatro drammatico e della cultura teatrale, promosse od organizzate da enti pubblici, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria.

Testo in vigore dal 30 novembre 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-11-06;1186~art1 · fonte del testo