Interventi in favore dell'economia nazionale

Art. 4 — Piccola proprietà contadina - Opere di miglioramento fondiario

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Per la concessione dei sussidi fino al 45 per cento della spesa per la esecuzione delle opere di miglioramento ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 marzo 1950, n. 144, e dell'articolo 3 della legge 1 febbraio 1956, n. 53, e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo che sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1959-60.

Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art4 · fonte del testo