Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Interventi in favore dell'economia nazionale
Legge 24 luglio 1959, n. 622
- Aggiornato al
- 16 dicembre 2010
- Articoli
- 68
- Versioni storiche
- 154
Capo I — Ricerca scientificaart. 1abrogato
Capo II — Bonifica, miglioramenti fondiari piccola proprietà contadinaartt. 2-8abrogato
- Art. 2Miglioramenti fondiariabrogato
- Art. 3Miglioramenti fondiari in territori montaniabrogato
- Art. 4Piccola proprietà contadina - Opere di miglioramento fondiarioabrogato
- Art. 5Ripristino produttività aziende agricoleabrogato
- Art. 6Opere irrigueabrogato
- Art. 7Opere irrigue nel comprensorio del Lisciaabrogato
- Art. 8Nuovo apporto alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadinaabrogato
Capo III — Interventi diversi in agricolturaartt. 9 – 13-bisabrogato
- Art. 9Ripristino di opere pubbliche nel territorio del Delta Padanoabrogato
- Art. 10Manutenzione opere di bonificaabrogato
- Art. 11Provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate da avversità atmosfericheabrogato
- Art. 12senza rubricaabrogato
- Art. 13senza rubricaabrogato
- Art. 13-bis(provvidenze in favore del settore della lana) Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario della lana di tosa delle campagne 1958 e 1959 ed a fissare le modalità di esecuzione. Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso di cui al comma precedente nella misura massima di lire 5000 per ogni quintale di prodotto ammassato e per un importo complessivo massimo di lire 70 milioni. La somma di lire 70 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1960-61abrogato
Capo IV — Potenziamento rete stradale - sistemazione corsi d'acqua - opere marittime, edilizia popolareartt. 14-19abrogato
- Art. 14Sistemazione generale di strade classificate o da classificare nella rete delle strade stataliabrogato
- Art. 15Contributo alle Amministrazioni provinciali per la classificazione nella rete provinciale di strade comunaliabrogato
- Art. 16Esecuzione opere di sistemazione di fiumi e torrentiabrogato
- Art. 17Opere marittimeabrogato
- Art. 18Edilizia popolareabrogato
- Art. 19Fondo incremento edilizioabrogato
Capo V — Interventi diversi nel settore del ministero dei lavori pubbliciartt. 20-22abrogato
Capo VI — Cassa del mezzogiornoart. 23abrogato
Capo VII — Aree depresse del centro-nordart. 24abrogato
Capo VIII — POTENZIAMENTO TRASPORTI FERROVIARiart. 25abrogato
Capo IX — Potenziamento trasporti in concessioneartt. 26-42abrogato
- Art. 26Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di trasporti in concessioneabrogato
- Art. 27Potenziamento della ferrovia Trento-Malèabrogato
- Art. 28senza rubricaabrogato
- Art. 29senza rubricaabrogato
- Art. 30senza rubricaabrogato
- Art. 31senza rubricaabrogato
- Art. 32Completamento ferrovia Bari-Barlettaabrogato
- Art. 33senza rubricaabrogato
- Art. 34senza rubricaabrogato
- Art. 35senza rubricaabrogato
- Art. 36Potenziamento ferrovia Circumflegreaabrogato
- Art. 37senza rubricaabrogato
- Art. 38senza rubricaabrogato
- Art. 39senza rubricaabrogato
- Art. 40Completamento tronco Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte d'Alifeabrogato
- Art. 41Completamento ferrovia Alcantara-Randazzoabrogato
- Art. 42Potenziamento ferrovia Umbertide-San Sepolcroabrogato
Capo X — Contributo di rinnovamento naviglio marina mercantileartt. 43-54abrogato
- Art. 43senza rubricaabrogato
- Art. 44senza rubricaabrogato
- Art. 45senza rubricaabrogato
- Art. 46senza rubricaabrogato
- Art. 47senza rubricaabrogato
- Art. 48senza rubricaabrogato
- Art. 49senza rubricaabrogato
- Art. 50senza rubricaabrogato
- Art. 51senza rubricaabrogato
- Art. 52COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212abrogato
- Art. 53senza rubricaabrogato
- Art. 54senza rubricaabrogato
Capo XI — Credito alberghiero ed opere turisticheartt. 55-56abrogato
Capo XII — Provvedimenti per l'artigianatoartt. 57 – 57-bisabrogato
- Art. 57Fondo contributo interessi - Artigiancassaabrogato
- Art. 57-bis(difesa e propaganda del prodotto italiano all'estero) È autorizzata la spesa di lire trecento milioni per la concessione di contributi e sussidi relativi all'organizzazione, alla partecipazione di mostre e fiere all'estero nonché per provvedere a spese per la tutela e lo sviluppo del prodotto italiano allo estero. La somma di lire trecento milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1960-61abrogato
