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Sul contributo spettante in base all'articolo 3, possono essere corrisposti tre anticipi pari ciascuno al 25 per cento e pagabili al raggiungimento di un grado di avanzamento globale del naviglio di nuova costruzione, rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento. Per la corresponsione degli anticipi e della liquidazione definitiva del contributo, deve essere certificato lo stato di demolizione della unita' in percentuale corrispondente a quella di avanzamento o di ultimazione dell'unita' in costruzione. I documenti per la liquidazione definitiva del contributo debbono essere presentati, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di entrata in esercizio delle navi di nuova costruzione. Qualora vengano costruite piu' navi, il periodo per la presentazione dei documenti previsti dal comma precedente decorre dalla data di entrata in esercizio dell'ultima unita' di nuova costruzione. In caso di decadenza dal contributo devono essere restituiti gli importi eventualmente corrisposti, maggiorati degli interessi considerati al tasso legale dalla data della loro riscossione.

Testo in vigore dal 30 giugno 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 1967

Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1959 al 30 giugno 1967. 30 parole tolte, 98 parole aggiunte.

tolto: Il pagamento del contributo di cui all'articolo 44 delle presenti disposizioni viene effettuato secondo le modalita' previste dal primo comma dell'articolo 18 della legge 17 luglio 1954, n. 522.aggiunto: Sul contributo spettante in base all'articolo 3, possono essere corrisposti tre anticipi pari ciascuno al 25 per cento e pagabili al raggiungimento di un grado di avanzamento globale del naviglio di nuova costruzione, rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento. Per la corresponsione degli anticipi e della liquidazione definitiva del contributo, deve essere certificato lo stato di demolizione tolto: dell'unita' aggiunto: della unita' in percentuale corrispondente a quella di avanzamento o di ultimazione dell'unita' in costruzione. … entro due anni dalla data di entrata in esercizio delle navi di nuova costruzioneaggiunto: . Qualora vengano costruite piu' navi, il periodo per la presentazione dei documenti previsti dal comma precedente decorre dalla data di entrata in esercizio dell'ultima unita' di nuova costruzione. In caso di decadenza dal contributo devono essere restituiti gli importi eventualmente corrisposti, maggiorati degli interessi considerati al tasso legale dalla data della loro riscossione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art51 · fonte del testo