Art. 52 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
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Il contributo per la costruzione del nuovo naviglio non puo' superare l'ammontare massimo indicato nel provvedimento di ammissione di cui all'articolo 46. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1975, N.720)).
Testo in vigore dal 20 gennaio 1976 al 16 dicembre 2010
