Art. 64 — Esecuzione e completamento di opere pubbliche in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908
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Per le ulteriori necessita' relative al completamento delle opere pubbliche, previste dal testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 25 gennaio 1925, n. 86, e dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, e' autorizzata la spesa di lire 2.500.000.000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1959-60.
Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010
