I contributi di cui agli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, possono essere concessi fino all'esaurimento degli attuali stanziamenti. Per i progetti di ammodernamento di cui agli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, e quelle per i progetti di investimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, in materia di vincoli occupazionali, sono abrogate. La norma di cui al precedente comma si applica alle domande per le quali non e' stato emesso il decreto di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono abrogati gli articoli 9 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1977, n. 1258.

Testo vigente dal 11 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-28;710~art1 · fonte su Normattiva