Provvidenze per l'industria cantieristica navale
Art. 23 — Lavori navali non ammessi ai contributi della legge 4 gennaio 1968, n. 19
Sugli stanziamenti di cui alla presente legge possono essere concessi i contributi di cui al titolo primo della legge 4 gennaio 1968, n. 19, qualora non sia stato possibile accogliere le relative domande, debitamente documentate, per l'esaurimento degli stanziamenti di detta legge.
Testo vigente dal 5 gennaio 1974
