Provvidenze per l'industria cantieristica navale

Art. 23 — Lavori navali non ammessi ai contributi della legge 4 gennaio 1968, n. 19

Sugli stanziamenti di cui alla presente legge possono essere concessi i contributi di cui al titolo primo della legge 4 gennaio 1968, n. 19, qualora non sia stato possibile accogliere le relative domande, debitamente documentate, per l'esaurimento degli stanziamenti di detta legge.

Testo vigente dal 5 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-27;878~art23 · fonte su Normattiva