Le quote annuali dei piani di ammortamento dei deficit determinatisi nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge possono essere incluse, purche' non superiori al 20 per cento del bilancio dell'ultimo esercizio finanziario, tra i costi ammessi ai fini della concessione di contributi pubblici (statali, regionali, locali) alle attivita' musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e all'articolo 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979, n. 589. Le predette attivita' devono risultare beneficiarie di sovvenzioni pubbliche da almeno tre anni. Il mancato ripiano del deficit entro il periodo previsto di ammortamento comporta la decadenza del beneficio di cui al presente articolo.
Testo vigente dal 27 gennaio 1994
