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All'onere di lire 30 miliardi e 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1984 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 17 luglio 1984 al 22 dicembre 2008
