Dopo il secondo comma dell'articolo 168 del codice penale e' aggiunto il seguente: "La sospensione condizionale della pena e' altresi' revocata quando e' stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca e' disposta anche se la sospensione e' stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale". Dopo il comma 1 dell'articolo 674 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: "1-bis. Il giudice dell'esecuzione provvede altresi' alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale".
Testo vigente dal 19 aprile 2001
