Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 4, come modificato dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, il quarto comma e' sostituito dai seguenti: "Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, puo' imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacita' offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonche' programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Il divieto del questore e' opponibile davanti al giudice monocratico. Chiunque violi il divieto di cui al quarto comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto";
- b)all'articolo 7, e successive modificazioni, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura";
- c)all'articolo 7, e successive modificazioni, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: "Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale puo', nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta".
Testo vigente dal 19 aprile 2001
