Al comma 5 dell'articolo 391 del codice di procedura penale, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Quando l'arresto e' stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali e' consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura e' disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280".

Testo vigente dal 19 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-26;128~art12 · fonte su Normattiva