Al comma 5 dell'articolo 391 del codice di procedura penale, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Quando l'arresto e' stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali e' consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura e' disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280".
Testo vigente dal 19 aprile 2001
