Il comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa".

Testo vigente dal 19 aprile 2001

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:2001-03-26;128~art13 · fonte su Normattiva