All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari e' condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalita' del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c)";
  • b)al comma 2, dopo le parole: "alla sanzione che" sono inserite le seguenti: "sia stata o";
  • c)dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: "2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole".

Testo vigente dal 19 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-26;128~art14 · fonte su Normattiva