Il terzo comma dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 279, e' sostituito dal seguente: "Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' della prevenzione dei reati, il prefetto puo' chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorita' locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate ai problemi da trattare, con particolare riguardo ai responsabili dei competenti uffici dell'Amministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, e, d'intesa con il presidente della provincia o con il sindaco, i responsabili degli altri uffici delle Amministrazioni locali interessate o della polizia municipale".

Testo vigente dal 19 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-26;128~art16 · fonte su Normattiva