Il comma 2 dell'articolo 148 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "2. Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta urgenza, il giudice puo' disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo".
Testo vigente dal 19 aprile 2001
