Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 8 della legge 6 marzo 2001, n. 60, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, in quanto - persistendo la mancata attuazione della nuova disciplina sulla difesa d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati - non consentono al pubblico ministero, in sede di convalida di un sequestro probatorio operato d'iniziativa della polizia giudiziaria, di provvedere alla nomina di un difensore di ufficio per l'indagato. Infatti il rimettente, che riveste la qualità di pubblico ministero, non esercita nell'attività di convalida del sequestro probatorio poteri assimilabili a quelli che abilitano l'autorità giurisdizionale a sollevare questioni di legittimità costituzionale. - Per il principio secondo cui la questione può essere sollevata nel corso di un giudizio caratterizzato dall'«esercizio di funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge» ad opera di soggetti «posti in posizione 'super partes'», v. sentenze n. 376/2001 e n. 387/1996. - Sulla legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, connessa all'esercizio di attività di tipo giurisdizionale, v. citata sentenza n. 387/1996. - Specificamente sull'attività di convalida del sequestro probatorio da parte del pubblico ministero, v. citata sentenza n. 151/1993.
Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 101 cost. · Art. 111 cost.