Gli enti locali di cui all'articolo 1, per la realizzazione e la gestione, anche disgiunte, dei programmi di interventi di cui alla presente legge, possono avvalersi di societa' costituite ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero delle societa' di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, nonche' di aziende e societa' gia' concessionarie di reti metropolitane a guida vincolata.
Testo vigente dal 6 marzo 1992
