Con riferimento a quanto previsto, ai fini della revisione economica e gestionale delle linee a scarso traffico dell'ente Ferrovie dello Stato, dall'articolo 13, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dal comma 6 del presente articolo, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, su conforme parere delle regioni interessate, determina i tratti da trasferirsi, i relativi beni ed i servizi, le modalita' di interconnessione con la rete nazionale e le risorse finanziarie necessarie alla gestione e relative modalita' di erogazione. Le tratte ferroviarie trasferite sono gestite da societa' per azioni a prevalente capitale pubblico, con la partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato e degli enti locali, secondo gli indirizzi del piano regionale dei trasporti. Le gestioni commissariali governative cederanno alle costituende societa' di cui al comma 1 le linee e gli impianti interessati. A tal fine il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad emanare disposizioni relative al conferimento, da parte delle gestioni commissariali governative, alle costituende societa', delle linee ed impianti eserciti, alla liquidazione delle gestioni governative, alla costituzione, nell'ambito della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di un apposito ufficio preposto all'amministrazione delle partecipazioni derivanti dai predetti conferimenti e alla successiva cessione, anche parziale, di tali partecipazioni alle regioni e ad organismi privati. I rapporti tra le societa' di gestione e le regioni sono regolati da apposite convenzioni che determinano i programmi di investimento e le modalita' di esercizio. Alle stesse societa' saranno conferiti, una volta esperite le procedure di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e all'articolo 1 del regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, convertito dalla legge 8 maggio 1933, n. 624, gli impianti e le linee delle ferrovie esercitate in regime di concessione, secondo le modalita' previste dal primo comma dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. A modifica di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, l'importo complessivo, dall'anno 1990, per compensazione per obblighi di servizio pubblico e normalizzazione dei conti, in conformita' ai regolamenti CEE n. 1191/69 e n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e' fissato in lire 4.300 miliardi, di cui non oltre lire 2.200 miliardi per la compensazione di oneri derivanti dalle tariffe sociali applicate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del citato regolamento CEE n. 1191/69. Il termine di un anno previsto dal comma 18 dell'articolo 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67, prorogato a due anni dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, e' ulteriormente prorogato di un anno.

Testo vigente dal 20 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-12-15;385~art2 · fonte su Normattiva