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Gli enti locali interessati predispongono i piani di intervento corredati da analisi comparative costi-benefici definendo, ove necessario, accordi di programma con le amministrazioni ed i soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 27, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142. I programmi di interventi e gli accordi di programma devono, tra l'altro:

  • a)essere corredati dalla progettazione di massima, dallo studio di valutazione di impatto ambientale e dal piano economico- finanziario volto ad assicurare l'equilibrio finanziario, che deve, tra l'altro, indicare l'investimento complessivo ivi compresi gli oneri finanziari, i costi di manutenzione delle infrastrutture e degli impianti, i costi di gestione, i prevedibili proventi vari, i proventi dell'esercizio calcolati sulla base delle tariffe definite per conseguire l'equilibrio del piano economico-finanziario medesimo nonche' gli investimenti privati ed i finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali e regionali e da impegni di bilancio comunale;
  • b)indicare i tempi previsti per l'acquisizione delle aree, per la realizzazione degli interventi e per la fornitura del materiale rotabile;
  • c)stabilire le modalita' specifiche di integrazione con le altre reti di trasporto pubblico e la loro eventuale ristrutturazione in funzione del nuovo sistema.

Testo in vigore dal 6 marzo 1992 al 31 dicembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1992-02-26;211~art3 · fonte del testo