Art. 12 — Norme sul trasporto pubblico locale
Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici locali lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi all'anno 1997, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni a statuto ordinario e da queste certificati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con un contributo rapportato ad un limite di impegno quindicennale pari a lire 35 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Il contributo e' ripartito con i criteri e le modalita' indicati nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194. Le regioni sono autorizzate ad utilizzare per investimenti la quota di contributo eccedente il 30 per cento del disavanzo. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 35 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2013, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'articolo 2, comma 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194, le parole "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5".
Testo vigente dal 16 dicembre 1999
