Art. 11 — Navigazione valida per il conseguimento di titoli professionali
Il primo e il secondo comma dell'articolo 298 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, sono abrogati. Il terzo comma del medesimo articolo 298 e' sostituito dal seguente: "La navigazione richiesta per il conseguimento dei certificati di abilitazione della gente di mare deve essere effettuata in acque marittime".
Testo vigente dal 16 dicembre 1999
