Art. 15 — Proroga della concessione dell'esercizio della Ferrovia Principe-Granarolo
Per assicurare il regolare svolgimento dell'esercizio, e' accordata al comune di Genova, e per esso all'Azienda mobilita' e trasporti, con decorrenza 27 dicembre 1997, la proroga della concessione di esercizio della linea ferroviaria Principe-Granarolo per il tempo strettamente necessario alla definizione degli accordi di programma di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.
Testo vigente dal 16 dicembre 1999
